ARTICOLO 1
E' istituita la Fondazione Meridies
con sede in Scala, Auditorium Ferrigno
Possono essere istituite, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sedi periferiche sia in Italia che all'estero.
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 2
Per il raggiungimento delle proprie finalità, così come espresse nel preambolo, la Fondazione pone in essere ogni attività utile ed opportuna, in particolare può:
- studiare e valorizzare la natura degli interventi attraverso progetti di ricerca, convegni, seminari, corsi di studio e favorire i confronti tra le politiche socio-culturali e del non profit in genere dei Soggetti Pubblici, coinvolgendo Organismi Accademici, Istituzioni culturali, Enti Locali ed altre Istituzioni pubbliche e private;
- promuovere ricerche, seminari ed incontri di studiosi italiani e stranieri, al fine di favorire lo scambio tra le aree regionali del Mezzogiorno d'Italia ed altre aree culturali e sociali su temi di contenuti sociale e culturale e del non profit ed in generale, su ogni altra problematica connessa;
- mettere a disposizione degli operatori, degli studiosi e di quanti operano nei settori sociali e culturali, il patrimonio della Fondazione;
- promuovere iniziative destinate all'aggiornamento ed alla formazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine; l'acquisto di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- stipulare eventuali convenzioni per l'affidamento occasionale a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
- partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire, a valere sul fondo di gestione, società di capitali che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta o indiretta per il perseguimento degli scopi statutari;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; gli eventuali proventi di dette attività saranno oggetto di apposita contabilità e disciplinati dalle norme vigenti tempo per tempo;
- assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione;
- promuovere occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
ARTICOLO 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai fondatori;
b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi ed ogni altra forma di liberalità o finanziamento che vengano espressamente destinate al patrimonio della Fondazione, dai "Benemeriti" (di cui alla lettera B) dell'art.4);
c) dalle somme, prelevate dai redditi della Fondazione, che il consiglio di amministrazione delibererà eventualmente di destinare ad incremento del patrimonio.
La Fondazione potrà altresì ricevere, dai soggetti elencati nel capo B) dell'art.4 o da altri soggetti fisici o giuridici, contributi, di qualsivoglia natura, destinati a sostenere gli oneri di gestione o specificamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali. La Fondazione dovrà inoltre utilizzare i proventi delle sue attività esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
ARTICOLO 4
A) FONDATORI:
Sono fondatori coloro che hanno concorso alla istituzione della Fondazione.
I fondatori possono, con volontà unanime, riconoscere la qualifica di "fondatori" anche ad altri soggetti, entro il termine del
B) BENEMERITI:
Sono benemeriti coloro (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche ed Enti pubblici o privati) che contribuiscono ad aumentare od ad alimentare il patrimonio della Fondazione nelle forme di cui al precedente art.3 lettera b).
ARTICOLO 5
Gli organi della Fondazione sono:
1) Assemblea dei Fondatori;
2) Assemblea dei Benemeriti;
3) Consiglio di Amministrazione;
4) Presidente della Fondazione;
5) Collegio dei Revisori dei Conti;
6) Comitato Scientifico;
7) Direttore.
ARTICOLO 6
ASSEMBLEA DEI FONDATORI
L'assemblea dei fondatori è composta da tutti i soggetti di cui al precedente art.4 lettera A).
Essa è presieduta dal presidente della Fondazione.
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi della Fondazione.
In caso di comprovata necessità tali bilanci potranno essere approvati entro il 30 giugno.
L'assemblea dei fondatori viene convocata presso la sede della Fondazione.
Può essere, eccezionalmente, convocata in altro luogo, se assolutamente necessario.
E' convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
La comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.
All'assemblea dei fondatori possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del consiglio di amministrazione.
I verbali delle riunioni delle assemblee sono redatti in apposito libro.
ARTICOLO 7
All'assemblea dei fondatori spettano i seguenti poteri:
1) discussione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal consiglio di amministrazione;
2) nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti;
3) nomina del presidente della Fondazione.
Il presidente della Fondazione potrà essere scelto:
a) tra i membri del consiglio di amministrazione;
b) al di fuori del proprio ambito, tra personalità con qualificata competenza manageriale e scientifico-culturale.
In tale seconda ipotesi, con proprio atto insindacabile, potrà nominare un vice-presidente tra i membri del consiglio di amministrazione, delegandogli parte dei propri poteri.
Fatta eccezione per quanto previsto al punto 3), l'assemblea dei fondatori delibera a maggioranza semplice dei presenti (50% più 1), purché ad esse abbiano partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto.
In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
La nomina prevista al precedente punto 3), avviene a maggioranza di due terzi di tutti i fondatori.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto.
ARTICOLO 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I soci fondatori ordinano i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione e provvedono a sostituire entro sessanta giorni il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o morte, in modo che venga sempre assicurata la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.
Scaduto detto termine di sessanta giorni, alla nomina provvederà il consiglio di amministrazione della fondazione.
I membri nominati in sostituzione scadranno in una all'intero consiglio.
ARTICOLO 9
Il consiglio di amministrazione è composto dai componenti nominati dai soci fondatori, con le seguenti modalità: ciascun fondatore potrà nominare numero un membro.
Qualora venisse riconosciuta anche ad altri soggetti la qualifica di fondatore, ciascun nuovo fondatore avrà il diritto di nominare il numero di membri del consiglio di amministrazione, come quantificato nella delibera di ammissione, che scadranno in una all'intero consiglio.
Esso dura in carica per cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente della Fondazione.
ARTICOLO 10
Il consiglio di amministrazione coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, della Fondazione, eccezion fatta per quanto di competenza dell'assemblea dei fondatori.
Al consiglio di amministrazione, tra l'altro, spettano i seguenti poteri:
1) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'assemblea dei fondatori;
2) costituire società commerciali;
3) deliberare sull'adesione e partecipazione all'assemblea dei benemeriti della Fondazione da parte dei soggetti di cui al precedente art.4 lettera B).
4) alienare immobili ed altri cespiti dal patrimonio della Fondazione;
5) destinare parte dei redditi ad incremento del patrimonio della Fondazione;
6) individuare le concrete modalità di svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;
7) approvare i regolamenti;
8) assumere e licenziare il personale dipendente, determinarne il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
9) provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della fondazione;
10) approvare la programmazione annuale delle attività della fondazione.
Esso è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti (50% più 1).
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione od in altro luogo se assolutamente necessario, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.
La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera di invito a ciascun consigliere almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di particolare urgenza il consiglio di amministrazione può essere convocato per telegramma due giorni prima.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione saranno espletate da persona, anche estranea al consiglio di amministrazione, designata da quest'ultimo.
I membri del consiglio di amministrazione possono assistere alle riunioni dell'assemblea dei fondatori.
Le sedute del consiglio di amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un suo componente denominato amministratore delegato, al quale potranno, altresì:
- essere conferita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- esser conferito il potere di convocare il consiglio di amministrazione;
- esser conferito il potere, in caso di urgenza, di adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima successiva riunione.
ARTICOLO 11
ASSEMBLEA DEI BENEMERITI
L'assemblea dei benemeriti è composta dai soggetti o dai rappresentanti degli enti di cui al precedente art.4 lettera B).
L'assemblea dei benemeriti svolge una funzione consultiva e propositiva.
All'uopo fornisce al consiglio di amministrazione indicazioni e suggerimenti per l'articolazione, lo sviluppo e la divulgazione delle attività che la Fondazione intende realizzare.
L'assemblea dei benemeriti può eleggere, fra i suoi membri, un presidente.
Il presidente provvede alla convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga utile, opportuno, necessario o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nell'ambito fondazionale, con le modalità di cui al precedente art.6.
Qualora l'assemblea dei benemeriti non elegga, fra i suoi membri, un presidente essa sarà presieduta dal presidente della Fondazione o suo delegato.
L'assemblea dei benemeriti delibera a maggioranza semplice dei presenti e degli aventi diritto, sia in prima che nelle eventuali ulteriori convocazioni.
ARTICOLO 12
PRESIDENTE
Il presidente dura in carica per cinque anni e può essere rieletto.
Cessa dalle sue funzioni nei seguenti casi:
A) morte;
B) dimissioni;
C) altri casi eventualmente previsti dalla legge.
ARTICOLO 13
Il presidente della Fondazione presiede l'assemblea dei soci fondatori ed il consiglio di amministrazione.
Il presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
ARTICOLO 14
Al presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
ARTICOLO 15
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri.
Durano in carica sei anni e sono rieleggibili.
Essi sono nominati dall'assemblea dei fondatori che provvede anche alla designazione del relativo presidente.
Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime, mediante apposite relazioni, il suo parere sui bilanci preventivi e consuntivi.
ARTICOLO 16
COMITATO SCIENTIFICO
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente della Fondazione, potrà istituire un comitato scientifico, i cui componenti saranno scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati nell'articolo 2).
Il comitato scientifico dovrà esprimere, a maggioranza dei componenti, il suo parere sulla programmazione annuale della Fondazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
Nella ipotesi di parere negativo, il consiglio di amministrazione potrà confermare la programmazione annuale all'unanimità dei componenti.
Il comitato scientifico, su richiesta del presidente della Fondazione, fornisce inoltre al consiglio di amministrazione indicazioni per l'articolazione e lo sviluppo della Fondazione.
ARTICOLO 17
DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, previo parere del consiglio di amministrazione.
Partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e ne redige i verbali, che vengono firmati dal Presidente e da lui medesimo.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e coordina le attività della Fondazione. A tal fine:
a) sovrintende al buon funzionamento ed a tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione degli uffici;
b) coordina le iniziative della Fondazione ne dirige le attività;
c) cura l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche della Fondazione,
d) su incarico del Presidente, cura i rapporti con enti ed istituzioni italiane e straniere.
Riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sull'andamento della Fondazione.
La carica di Direttore è retribuita nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 18
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 19
In ogni caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti come previsto dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel codice civile e nelle relative norme di attuazione.
ARTICOLO 21
All'unanimità l'assemblea dei fondatori è facultata a portare allo statuto tutte le modifiche che riterrà opportune purché non siano pregiudizievoli alla realizzazione dello scopo della Fondazione.
ARTICOLO 22
Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. o telegramma possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata all'avente diritto e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
